Ti trovi qui: Home Statuto
Mercoledì 05 Maggio 2010 19:20

Statuto

STATUTO dell'Associazione SINISTRA APERTA PER FERRARA

Art. 1 Denominazione

E' costituita tra i Soci Fondatori l'Associazione non riconosciuta denominata: Sinistra Aperta per Ferrara

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede a Ferrara in Via Goretti n. 29

Art. 3 Oggetto e scopo

L'Associazione è fondata su principi e presupposti democratici ed è aperta a tutti coloro che condividendone le finalità, ne facciano richiesta di adesione, senza distinzioni di sesso, religione o nazionalità. Essa è retta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative e persegue scopi sociali e altruistici. I suoi scopi principali consistono in:

  • contribuire a costruire una nuova sinistra di cambiamento, radicata nel territorio ferrarese e che abbia come prioritarie la questione morale, il valore del lavoro, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di genere, etniche, religiose e culturali, la laicità delle Istituzioni, la tutela dei valori democratici costituzionali, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione individuali, i diritti dei giovani e delle future generazioni, la tutela dell'ambiente e di quello straordinario patrimonio urbanistico e culturale rappresentato dalla città di Ferrara;
  • esercitare una funzione critica e propositiva sul governo delle Istituzioni locali attraverso i propri rappresentanti eletti e costruendo progetti concreti fondati sul senso di responsabilità, sulla capacità di prendersi cura della città, l'accoglienza e la valorizzazione delle diversità.
  • ricostruire spazi pubblici e partecipati di confronto e discussione su temi politici, sociali e culturali di interesse locale o nazionale, ricreando occasioni di aggregazione sul territorio, rinnovando le forme della partecipazione, alleandosi e lavorando assieme a tutti i movimenti e le associazioni che crescono tra i giovani e nella città a tutela dei diritti individuali e collettivi e della dignità delle persone.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione sono costituiti da:
a) quote associative annuali versate dai soci;
b) contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi;
c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
d) redditi derivanti dal suo patrimonio.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione .

Art. 6 Soci

Oltre ai soci fondatori, sono soci le persone che riconoscendosi negli scopi dell'associazione ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda. Il Consiglio Direttivo deve deliberare l'eventuale rifiuto entro 60 gg.

In caso di indegnità o per altri gravi motivi ed in caso di violazione dei principi fondamentali dell'associazione il soci o può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:
- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'associazione
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art. 8 L'assemblea

E' composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. In prima convocazione è valida se sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quando necessario provvede a
eleggere il Consiglio Direttivo;
delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
deliberare sulle modifiche del presente statuto ed approvare eventuali regolamenti che ne disciplinano l'attività;
deliberare sulla eventuale gestione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante a vita dell'associazione;
deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci aderenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili e la nomina del consiglio direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e la maggioranza dei partecipanti in seconda. Per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e i 2/3 dei partecipanti in seconda
L'assemblea è presieduta da un membro a turno del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa assemblea.
Per ogni seduta viene redatto verbale nell'apposito libro dei verbali che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art 9. Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è anche presidente del Consiglio direttivo, dal quale viene eletto. Dura in carica 2 anni e può essere rieletto solo per due mandati consecutivi.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Il Presidente convoca l'assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e/o dal consiglio direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 Il Consiglio direttivo

E' composto dai soci incaricati dall'assemblea. Gli sono attribuite le seguenti funzioni:
1.rendere esecutive le direttive dell'assemblea nell'ambito degli scopi dell'associazione;
2.coadiuvare il Presidente nella rappresentanza della Associazione
3. impegnarsi per la conduzione delle iniziative assunte dalla Associazione
4. rendersi garante del rispetto del pluralismo della Associazione
5. essere responsabile delle questioni finanziarie della Associazione
6. elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 11 . Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno la metà dei consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefono, fax o mail.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:
a. la gestione dell'associazione;
b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
c. deliberare sull'ammissione dei soci;
d. convocare l'assemblea;
e. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
h. nominare eventuali comitati per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 13. Il Segretario

Il segretario svolge le funzione di tesoriere e in quanto tale cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone da un punto di vista contabile il bilancio.
Sono compiti del segretario anche verbalizzare gli incontri del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, nonché la funzione di portavoce dell'associazione e la tenuta delle relazioni con gli organi di informazione locale

Art 14. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze, degli aderenti e delle delibere assembleari. I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 15. Bilancio

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Art 16. Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad essa connesse.

Art.17. Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diverse imposizioni di legge.

Art 18 . Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile ed in subordine alle norme del libro V del codice civile.